Via libera al decreto legislativo sulla sicurezza sul lavoro
dal sito rainews24
Via libera definitivo del Consiglio dei ministri al decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Con il disco verde del governo al provvedimento viene attuata anche l'ultima parte della legge delega 123 dell'agosto scorso (Testo unico sulla sicurezza).
"Ce l'abbiamo fatta, il decreto legislativo non era scontato. E' il testo più avanzato nella legislazione europea". Lo ha affermato il ministro dimissionario del Lavoro, Cesare Damiano, sul dlgs in materia di sicurezza del lavoro.
Soddisfatto anche il ministro della Salute, Livia Turco. "E' stato fatto un lavoro di squadra, un lavoro straordinario: cambiano le norme sulla sicurezza. E' una legge che si basa sulla promozione della sicurezza e l'assunzione di responsabilità del mondo delle imprese. Si tratta di norme che avviano un processo molto, molto significativo".
Le nuove norme
Piena tutela contro gli incidenti per tutti i lavoratori, compresi i precari e quelli del telelavoro così come quelli di impresa familiare e gravi sanzioni per chi non rispetta le regole. Nel dettaglio:
Sanzioni. E' previsto l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro per il datore di lavoro nei casi "di non effettuazione della valutazione dei rischi" e in caso di mancata preparazione del documento che stima appunto i pericoli per i lavoratori. La mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione comporta l'arresto da sei mesi a un anno quando interessa imprese altamente pericolose come per la fabbricazione di esplosivi, la lavorazione di agenti cancerogeni, il lavoro in miniera, i cantieri edili particolarmente complessi.
In caso di colpa in un incidente gravi con feriti o morti, si rischiano sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro, la sospensione dell'attività e l'interdizione alla collaborazione con le pubbliche amministrazioni, la partecipazioni ai pubblici appalti e gare d'asta, oltre alle imputazioni di carattere penale per lesioni o omicidio colposo.
Incompatibilità. Il personale delle pubbliche amministrazioni al controllo e alla vigilanza della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro non può svolgere attività di consulenza presso le aziende ad alcun titolo.
Prevenzione nei luoghi di lavoro. Le misure generali di tutela dei lavoratori prevedono la valutazione ed eliminazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza; l'utilizzo minimo di agenti, lavorazioni e macchinari pericolosi; misure di protezione collettiva e individuale, controllo sanitario, informazione e formazione dei lavoratori e dei dirigenti; pianificazione di misure di emergenza, manutenzione regolare dispositivi sicurezza. I costi di queste misure non devono mai ricadere sui lavoratori. Rispetto a quanto definito inizialmente, le aziende hanno tre mesi in più di tempo per effettuare la valutazione dei rischi e le disposizioni connesse.
Obblighi del datore di lavoro. Dovrà valutare i rischi ed elaborazione un documento sia in caso di normali attività lavorative che in caso di appalto e subappalto. Sarà anche suo compito designare il responsabile del servizio di prevenzione e nominare il medico competente. Gli spetta poi individuare i lavoratori incaricati al servizio di emergenza e prevenzione incendi, di salvataggio e primo soccorso, ai quali devono essere forniti i dispositivi di protezione individuale.
Il datore è anche responsabile dell'osservanza da parte dei lavoratori di tutte le misure previste dalle norme in vigore, informando in tempo reale i lavoratori in caso di pericolo grave e immediato. Sarà anche suo compito munire tutti i lavoratori di una tessera di riconoscimento anche per quelli che lavorano nelle ditte in appalto e subappalto.
Libretto sanitario. Riguarda il rischio personale per ogni lavoratore e seguirà l'intera vita lavorativa, anche quando si cambierà lavoro o mansione. I dati saranno annualmente comunicati al Servizio Sanitario Nazionale tramite la Asl. Sarà così possibile avere a disposizione una informazione epidemiologica per milioni da lavoratrici e lavoratori sottoposti a visite mediche professionali. Confermato l'obbligo per le aziende di tenere un registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni.
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